Art. 1) Denominazione
L'associazione culturale denominata "Orme di cultura" è una libera associazione di persone e di enti costituita ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2) Sede e scopo
L’associazione ha sede in Ardore alla Via Piazzale Marando, 25
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa ha le seguenti finalità:

L'Associazione potrà, pertanto, operare nell'ambito delle seguenti aree di attività:

  1. AREA CULTURALE:
    Convegni, workshop, mostre, eventi culturali, proiezioni cinematografiche e documentaristiche, corsi di musica, fotografia, pittura, produzione teatrale, scrittura creativa, seminari, promozione, produzione e distribuzione di materiale editoriale, discografico ed artistico, audiovisivo e didattico.
  2. AREA SOCIALE:
    Promozione dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati; attività d'educazione ambientale,musicale,sportiva, alimentare, della legalità in ogni contesto che ne offre l'opportunità e su tutto il territorio; attività socio-assistenziale; attività d'animazione territoriale; promozione del dialogo interculturale e dell'integrazione dei migranti; attività di supporto e collaborazione con l'amministrazione locale per agevolare il perseguimento degli interessi comuni nel rispetto dei canoni della legalità e della trasparenza.
  3. AREA RICREATIVA:
    Manifestazioni culturali; tornei ed eventi sportivi; spettacoli musicali, teatrali e di danza; mercatini di vario genere (artigianato, alimentare, baratto, bricolage, antiquariato, artistico, tematico per festività); eventi fieristici:
  4. AREA TURISMO E SVILUPPO LOCALE:
    Promozione del territorio; promozione e sostegno attività agricole, artigianali, produttive locali e tipiche; collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati del settore turistico e dello sviluppo locale; promozione del turismo sociale ed ecosostenibile. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione può collegarsi ad altri Enti o Istituti, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, accedere a finanziamenti nazionali, regionali e comunitari, può avvalersi di consulenti ed esperti appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo:

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a meno che ad esse direttamente connesse, o ad esse accessorie ed integrative per natura.

Art. 3) Durata
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4) Soci e categorie di soci
I soci si distinguono in "fondatori", "ordinari", "sostenitori" e "onorari". I soci hanno tutti uguali dignità e diritti. Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui al successivo Art. 24. L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modifica dello statuto, dei regolamenti e per la elezione degli organismi direttivi.

Art. 5) Soci fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Art. 6) Soci ordinari
Sono soci ordinari coloro che a domanda sono stati ammessi all'Associazione con deliberazione del Consiglio direttivo assunta con la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7) Soci sostenitori
Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina soci sostenitori quelle persone ed Enti che versino all'Associazione contributi speciali non deliberati dal Consiglio Direttivo a norma dell'Art. 22 del presente Statuto.

Art. 8) Soci onorari
Il Consiglio direttivo, col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può deliberare il conferimento della qualifica di socio onorario a persone che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione, o che abbiano dato un contributo importante alla crescita dell'Associazione ed all'immagine della comunità locale.

Art.9) Richiesta di ammissione - quote sociali
La richiesta di ammissione a socio ordinario deve essere inoltrata al Presidente dell'Associazione e controfirmata da due soci presentatori fondatori od ordinari. Le quote sociali, ed i contributi associativi di cui al successivo Art. 22 sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non sono rivalutabili.

Art. 10) Organi
Sono organi dell'Associazione:

Art. 11) Assemblea
L'Assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione. Non possono partecipare all'assemblea e votare, neppure per delega, i soci che non sono in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 12) Convocazione
L'avviso della convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata spedita, o mediante avviso consegnato a mano, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione, al domicilio di tutti i soci. Nella prima riunione, l'Assemblea, all'unanimità, potrà stabilire che l'avviso di convocazione venga diramato per P.E.C. o per e-mail all'indirizzo che ogni socio comunicherà; se sarà adottata quest'ultima forma di convocazione l'avviso comunque deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo dell'Associazione, per lo stesso periodo di tempo. Con il medesimo avviso sarà indetta la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che, in ogni caso sarà tenuta a non meno di 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 13) Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di dicembre per:

  1. approvare i programmi dell'Associazione;
  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  3. nominare, se scaduti o dimissionari i componenti del Consiglio direttivo ed i revisori dei conti;
  4. deliberare su ogni questione comunque concernente l'attività ed il funzionamento dell'Associazione e che sia stata ad essa deferita dal consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibererà a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

Art. 14) Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di non meno di due terzi dei soci. Sarà validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, tutte le volte che il Presidente dell'Associazione e il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide, tanto in prima quanto in seconda convocazione, se assunte a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

Art. 15) Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dal più anziano componente del Consiglio direttivo presente. Il Presidente sarà assistito dal Segretario dell'Associazione ed, ove necessario, da due scrutatori prescelti dal Presidente medesimo.

Art. 16) Deliberazioni
Ogni socio ha diritto ad un voto; il voto si esprime per acclamazione, per alzata di mano o per appello nominale.
Per la elezione delle cariche sociali e negli altri casi ritenuti opportuni dal Presidente si procede a votazione per scrutinio segreto con l'assistenza obbligatoria degli scrutatori. E' ammesso il voto per delega; ogni socio può rappresentare non più di due soci. Le deliberazioni dovranno essere riportate nel verbale della riunione che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17) Presidente dell'Associazione
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; egli presiede il Consiglio direttivo nell'Assemblea. Al Presidente compete la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento i poteri spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo e scelto tra i suoi componenti. La firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente senza bisogno di alcuna altra formalità.

Art. 18) Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 19) Convocazione e deliberazioni
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ed in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vicepresidente o dal suo componente più anziano, su propria iniziativa od a richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. L'avviso di convocazione sarà diramato per PEC. o per e-mail almeno tre giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, tuttavia, la convocazione potrà essere effettuata "ad horas" anche a mezzo telefono. Ogni componente del Consiglio direttivo esprime un voto; per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voto prevale la deliberazione alla quale afferisce il voto del Presidente.

Art. 20) Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di uno o tre membri effettivi e di uno o due membri supplenti. Questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con quello di consigliere. I Revisori dei conti partecipano alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio con facolta di intervento ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri contabili; esprimono parere sui bilanci. I revisori dei conti saranno nominati qualora lo impongano obblighi di legge o lo ritenga opportuno l'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 21) Segretario
Il Segretario dell'Associazione sarà nominato dal Consiglio direttivo anche fra i non soci. Avrà in consegna la segreteria dell'Associazione ed i libri e le scritture contabili e tutti gli altri documenti sociali; inoltre provvederà: all'aggiornamento dell'albo dei soci, all'istruttoria delle domande di ammissione, alla redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, a dare esecuzione alle decisioni assembleari, ed all'espletamento di tutti gli altri incarichi che gli verranno affidati dal Presidente. Durerà in carica tre anni e potrà essere riconfermato.

Art. 22) Patrimonio sociale - Bilanci - Quote
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili e da ogni altro valore e/o capitale che venisse conferito all'Associazione;
  2. dai versamenti per l'ammissione e dalle quote sociali stabilite dal Consiglio direttivo;
  3. da eventuali contributi ed oblazioni da parte di soci e di terzi;
  4. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  5. da ogni altra entrata o acquisizione;
  6. dagli eventuali apporti economici dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati.

La quota per l'ammissione, nella misura determinata dal Consiglio per i soci ordinari, dovrà essere versata in unica soluzione.
Le quote annuali ed eventuali contributi speciali a carico dei soci fondatori e dei soci ordinari, che saranno fissati dal Consiglio direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, dovranno essere versati in quote semestrali. I contributi speciali saranno deliberati soltanto qualora fosse necessario fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale.

Art. 23) Utili o avanzi di gestione
L'Associazione non può distribuire, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 24) Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed espulsione. Il socio recedente è tenuto al pagamento delle quote ordinarie e degli eventuali contributi speciali afferenti l'anno in cui si verifica il recesso. Il socio in mora nel pagamento di due annualità è considerato decaduto ad ogni effetto. Il socio può essere espulso, con delibera del Consiglio direttivo, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti:

  1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'Associazione e dalle delibere assembleari.
  2. per incompatibilità del suo comportamento con le finalità dell'Associazione.

Art. 25) Bilancio
L'associazione redige annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno: Entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo (o in via eccezionale e per casi particolari entro il 31 maggio) il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 26) Regolamenti particolari
L'Associazione può adottare dei regolamenti per la disciplina dello svolgimento delle proprie attività. I Regolamenti saranno predisposti dal Consiglio direttivo, approvati dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti ed entreranno in vigore dopo otto giorni di pubblicazione all'albo dell'Associazione.

Art. 27) Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione deve devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità e struttura analoghe presenti nel territorio comunale ed, in mancanza, al Comune con destinazione specifica a fini di pubblica utilità.

Art. 28) Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dalle sue successive modifiche, nonché dagli eventuali regolamenti emanati a norma del precedente Art. 26, si fa rinvio alle disposizione legislative vigenti in materia.